Il ‘superbonus 110%’ è una detrazione istituita dall’art.119 del decreto-legge 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che può essere utilizzato per lavori svolti nella prima casa e nei condomìni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le fonti normative ed interpretative circa la cumulabilità degli incentivi risalgono
- ad un interpello all’Agenzia delle Entrate che ha decretato la cumulabilità dei contributi post sisma, con l’eco-sisma bonus
- al decreto Rilancio Italia, che tra le misure economiche anti-covid, ha potenziato l’eco-sisma bonus a condizioni ancora più vantaggiose, ovvero con la possibilità di ottenere 110% di credito di imposta
Pertanto, l’aliquota del superbonus al 110% spetta anche agli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Il ‘superbonus’ al 110% opera per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell’art.16 da comma 1-bis a comma 1-septies del DL 63/2013
La detrazione, secondo la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, si applica alle le spese documentate e sostenute del contribuente, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:
- l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente;
- interventi di riduzione del rischio sismico che determinanti il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione
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